Fatturazione elettronica e l’esonero per i forfettari sotto soglia

Chi è esonerato dalla fatturazione elettronica e come si calcola l’esonero per i forfettari sotto soglia

La fatturazione elettronica per i forfettari e l’esonero per alcuni di loro è un argomento molto discusso in questo momento.

Come da bozza del Decreto 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica sarà esteso anche ai contribuenti forfettari e minimi, inizialmente esonerati, tranne che nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ma vediamo di seguito in cosa consiste l’obbligo di fatturazione elettronica e l’esonero per i forfettari sotto soglia.

Saranno ancora esonerati da tale obbligo fino al 2024 coloro i quali, nell’anno precedente, hanno percepito ricavi o compensi inferiori a 25.000 euro.

Quindi i contribuenti forfettari e i minimi che conseguiranno nell’anno precedente ricavi o compensi pari a 25.000 euro, saranno obbligati dal 1° Luglio ad emettere le proprie fatture in formato elettronico.

Se tale obbligo non dovesse essere rispettato per le operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile, saranno previste sanzioni di importo compreso tra il 5% ed il 10% di quanto non documentato, con un minimo di 500 euro.

Si applicherà pertanto una sanzione amministrativa da 250 euro a 2000 euro.

 

Committente che riceve fattura cartacea

Come funziona la fatturazione elettronica e l’esonero per i forfettari sotto soglia se un committente con obbligo di fatturazione elettronica riceve una fattura cartacea da un contribuente forfettario?

Teoricamente riceverebbe un documento privo di valenza fiscale e pertanto non dovrebbe né accettarla e né registrala.

In questo caso, l’azienda che riceve il documento non valido, dovrebbe sollecitare il contribuente ad emettere fattura elettronica per non incorrere in sanzioni amministrative pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Nel caso del contribuente forfettario che emette fattura senza Iva, la sanzione sarebbe poi fissa a 250 euro.

Nel caso in cui il contribuente forfettario, nonostante i solleciti, perseverasse nel non emettere fattura elettronica, il committente dovrebbe presentare all’ufficio competente entro il trentesimo giorno successivo all’emissione, un documento che attesti che la fattura elettronica non è stata emessa in quanto il contribuente ne è esonerato.

Questo deve essere fatto nell’arco di quattro mesi dall’operazione effettuata.

Nel caso dei forfettari sotto soglia che possono effettivamente continuare ad emettere fatture cartacee, perché tali documenti siano accettati, i committenti potranno richiedere:

  • un documento che attesti l’effettiva esenzione dall’obbligo per gli anni 2022 e 2023;
  • potrebbero far riportare in fattura la dicitura dove il contribuente esonerato riporta il fatto di aver percepito nell’anno precedente ricavi inferiori ai 25.000 euro e pertanto esente dall’emissione di fatture elettroniche.

 

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